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Home > Consulenza fiscale  > Passaggio al regime forfettario e imposta sostitutiva

Un contribuente minimo che vuole passare al regime forfettario potrà sempre optare dell’imposta sostitutiva all’aliquota del 5% o dovrà considerare come imposta sostitutiva l’aliquota del 15%?

Con riferimento al possibile passaggio dal regime dei minimi al “riformato regime forfettario”, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 8 aprile 2016, n. 12/E, consente ai contribuenti di traslare al regime forfettario mantenendo le condizioni per l’applicazione delle agevolazioni per le nuove iniziative produttive (per la parte del quinquennio non fruita).

 

La Circolare ha chiarito (il riferimento è al 2016, perché la Circolare è dell’aprile 2016) che, qualora un contribuente avesse optato per il regime dei minimi nel 2015 poteva, nel 2016, optare per il regime forfettario applicando, laddove le condizioni lo avessero consentito, le agevolazioni previste per le nuove iniziative produttive (sgravio contributivo e aliquota ridotta al 5%) per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività.

 

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