Locazioni brevi – regime fiscale agenzia entrate

Come noto, dal prossimo 1° giugno alle locazioni brevi, ovvero inferiori ai 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, si potranno applicare le disposizioni in materia di cedolare secca al 21%. La novità  è estesa anche i contratti che prevedono, oltre alla locazione, la prestazione dei servizi di biancheria e pulizia locali. E proprio su questi ultimi servizi che sono ora puntati gli occhi del Fisco. Così emerge dall’intervento di Rosella Orlandi dinanzi alle Commissioni riunite di Bilancio, tenutosi lo scorso 4 maggio.

Il regime della cedolare secca, con applicazione della aliquota del 21, per cento è già applicabile ai contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni. Il contenuto innovativo della norma è dato dalla previsione che ne estende l’applicazione ai contratti menzionati, in cui la locazione è integrata dai servizi di pulizia locali e cambio biancheria, nonché ai contratti di sub-locazione a quelli conclusi dal comodatario.

Ag.Entrate audizione 4 maggio 2017

 

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visto di conformita’ dal 24 aprile 2017

RISOLUZIONE N. 57/E
04/05/2017
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Visti di conformità e deleghe di pagamento – Articolo 3 D.L. n. 50 del 24 aprile 2017.
Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti in merito alle novità introdotte con il D.L. n. 50 del 2017 (pubblicato nella Gazz. Uff. n. 95 del 24 aprile 2017 S.O. n. 20/L e in corso di conversione) in tema di visto di conformità e utilizzo in compensazione di crediti tributari. In particolare, il Legislatore, all’articolo 3 del citato decreto:
1. è intervenuto sull’articolo 1, comma 574, della L. n. 147 del 2013 (nonché sull’articolo 10, comma 1, lett. a) del D.L. n. 78 del 2009):
a) rideterminando in euro 5.000 (da euro 15.000) il limite massimo oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l’obbligo di far apporre sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi l’apposito visto di conformità previsto dall’articolo 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241 del 1997, ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui all’articolo 2409-bis c.c., di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile (cfr. la circolare n. 28/E del 2014);
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b) prevedendo che l’utilizzo improprio dei crediti in questione – ossia in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono, ovvero nelle ipotesi di visti/sottoscrizioni apposti da soggetti diversi da quelli abilitati – ne comporti il recupero a mezzo atto di contestazione (disciplinato dall’articolo 1, comma 421, della L. n. 311 del 2004) con relativi interessi e sanzioni;
2. ha integrato l’articolo 1, comma 422, della L. n. 311 del 2004, prevedendo che le somme dovute a seguito dell’atto di contestazione disciplinato dal richiamato comma 421 del medesimo articolo, non possano essere corrisposte tramite compensazione;
3. ha modificato l’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006, prevedendo, per i soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Poiché il D.L. n. 50 del 2017 non reca alcuna indicazione temporale sulla sua efficacia, è stato chiesto di chiarire se le nuove disposizioni trovino immediata applicazione e, nel caso, entro quali limiti.
Al riguardo, si osserva che l’unico riferimento in merito è quello contenuto nell’articolo 67 del provvedimento in esame, a mente del quale «il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale», ossia il 24 aprile 2017. Dovendo, dunque, fare applicazione dei principi generali
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previsti dall’ordinamento, in primis quello secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire (cfr. l’articolo 11 delle preleggi), se ne trae che le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.
Ne consegue che, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità (ossia il modello IVA 2017, ma, ad esempio, anche le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all’IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare), restano applicabili i precedenti vincoli. In altri termini, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000.
Va da sé che, in ossequio alle nuove previsioni normative, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio, modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322 del 1998) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori ad euro 5.000.
Infine si fa presente che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 inizierà solo a partire dal 1° giugno p.v.

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Niente visto di conformita’ per il credito R&S

Niente visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del “credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo”. Le dichiarazioni da cui emerge il credito, quindi, non dovranno essere certificate dagli intermediari. L’indicazione è contenuta nella Circolare n. 13/E/2017 e giunge a poche ore di distanza dall’entrata in vigore della nuova soglia per le compensazioni: dal 24 aprile scorso, infatti, sono operative le nuove disposizioni della manovra correttiva che abbattono da 15 mila 5 mila euro il limite per l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali IVA, redditi e IRAP dalle quali emerge il credito ( art . 3 D.L. n. 50/2017).

 

Nel caso del bonus R&S, l’Agenzia ritiene che le compensazioni non siano soggette all’apposizione del visto di conformità per via di due ragioni:

  • il limite dei 5.000 euro, superato il quale scatta l’obbligo di apposizione del visto, è riferibile esclusivamente alla compensazione “orizzontale” dei crediti a seguito del richiamo all’art. 17 D.Lgs. n. 241/97 e, quindi non alla compensazione “verticale”, ancorché questa venga effettuata mediante la delega di versamento
  • sono esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa
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ASSEGNAZIONE DI BENI AI SOCI PER LE SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE

Società di persone in liquidazione. Modalità di applicazione del regime agevolato per l’assegnazione di beni ai soci
Da più parti è stato chiesto di chiarire la corretta modalità di applicazione, da parte delle società di persone, poste in liquidazione nel 2016, del regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 1, commi dal 115 al 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1° gennaio 2016.
Tale disposizione ha previsto – per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa – l’applicazione, previa opzione, di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8 per cento, ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative.
Al riguardo, con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2016 (paragrafo 5), la scrivente, nel fornire le prime indicazioni operative in merito alla disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci, ha specificato che:

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Agenzia delle Entrate, Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E

“I ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del
regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del
reddito degli anni successivi”. È questo il principio che le imprese minori in contabilità semplificata devono
seguire durante la fase di passaggio dal regime di competenza al nuovo regime “ispirato alla cassa”
introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi da 17 a 23, L. 232/2016) ed anche tutte le volte che
transitano dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa.
Come fare, dunque, nella pratica per darne la giusta attuazione? Un aiuto in tal senso arriva dalle indicazioni
contenute nella Circolare n. 11/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 13 aprile. Qui si trovano una
serie di esempi che illustrano come comportarsi durante la fase di passaggio, e in particolare è indicato che:
i ricavi di vendita di beni consegnati nel 2016, il cui corrispettivo è stato incassato nel 2017, o i ricavi
derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2016, con compenso incassato nel 2017, che ex art. 109,
comma 2, T.U.I.R. hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016,non
costituiranno ricavi imponibili nel 2017;
l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, ha dato
luogo a un costo deducibile nel 2016 (exart. 109, comma 2, del T.U.I.R.) e, quindi,non potrà essere
dedotto nel 2017;
i ricavi di vendita di beni, consegnati nel 2017, il cui corrispettivo è già stato incassato nel 2016, o i
ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2017, con compenso già incassato nel 2016, che ex
art. 109, comma 2, T.U.I.R. non hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta
2016, costituiranno ricavi imponibili nel 2017. In tali ipotesi, al fine di individuare la corretta
imputazione temporale dei componenti è necessario far riferimento alla consegna dei beni o
all’ultimazione del servizio (conformemente alle regole del regime di provenienza ovvero a quanto
previsto dal comma 2 dell’art. 109 del T.U.I.R.);
l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2017 con pagamento anticipato nel
2016, non ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 (ex art. 109, comma 2, del T.U.I.R.) e, quindi,
potrà essere dedotto nel 2017, all’atto della avvenuta consegna;
in caso di contratto di affitto di un immobile strumentale , con pagamento anticipato del canone
annuo, ad esempio, nel mese di settembre 2016, che ha comportato la deduzione di costi di affitto per
un importo pari a un terzo del canone pagato, i restanti due terzi del canone pagato saranno
deducibili nel periodo di imposta 2017 , benché in tale periodo non si verifichi la manifestazione
finanziaria. Per analogia, nel caso in cui siano stati corrisposti acconti fiscalmente irrilevanti nel regime
di provenienza, gli stessi concorrono a formare il reddito nel periodo di imposta in cui si realizzano i
presupposti di imputazione temporale previsti dal regime di provenienza.

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imposta sostituiva sui finanziamenti

Dal 1° gennaio 2018 scatterà l’obbligo per le banche e gli altri istituti che erogano credito a medio e lungo termine di pagare l’imposta sostitutiva sui finanziamenti, dovuta, in via opzionale, al posto delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, tramite il Modello F24 al posto dell’attuale F23.

 

La vecchia modalità di pagamento, tramite F23, potrà essere utilizzata sino a fine anno (31 dicembre 2017).

 

Sempre ieri l’Agenzia delle Entrate ha altresì istituito i nuovi codici tributo da indicare nel modello F24 (Risoluzione n. 49/E), che sono:

  • 1545” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del DP.R. n. 601/1973 – ACCONTO;
  • 1546” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 601/1973 – SALDO”;
  •  “1547” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 601/1973 – Sanzione da ravvedimento”;
  • 1548” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 601/1973 – Interessi da ravvedimento”.

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l’agenzia pubblica una guida all’acquisto delle prima casa

L’Agenzia delle Entrate, per l’acquisto di una nuova casa, mette a disposizione dei cittadini alcuni servizi. Tra questi  l’ispezione ipotecaria che può essere richiesta gratuitamente (dai titolari dei beni) presso gli uffici provinciali – Territorio oppure online.

L’Agenzia indica, poi, alcuni benefici riservati a coloro che acquistano una prima abitazione. Le agevolazioni “prima casa”, infatti, prevedono un’imposta di registro proporzionale del 2%, ed ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro, per i venditori privati ed imprenditori esenti da IVA. Per vendite soggette ad IVA sono dovute le imposte di registro, quella ipotecaria e quella catastale nelle misura fissa di 200 euro, con un’aliquota ridotta al 4%.

Anche per coloro che siano già in possesso di un immobile acquistato con agevolazioni prima casa è previsto l’accesso ai benefici fiscali a condizione che entro un anno dall’acquisto del nuovo immobile vi sia la vendita del bene posseduto.

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il mise ha pubblicato il rapporto fondo di garanzia/start up

211.131 euro, è questo l’ammontare medio dei finanziamenti bancari concessi alle Start Up Innovative tramite l’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (FGPMI). L’operazione media ha una durata di circa quattro anni e mezzo (53,2 mesi), mentre in un caso su quattro ha una durata prevista inferiore a 18 mesi (25,5%). I dati arrivano dal primo Rapporto trimestrale del 2017 sull’accesso al Fondo di Garanzia delle imprese innovative italiane (Start Up, PMI innovative e anche incubatori certificati), pubblicato ieri dal Ministero dello Sviluppo Economico.

In attuazione di una disposizione del D.L.  n. 179/2012 (lo Start Up Act italiano)” spiegano dal Ministero tramite una nota “da tre anni e mezzo le Start Up Innovative che intendono ottenere un prestito bancario possono richiedere un intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (FGPMI) gratuitamente, seguendo una procedura semplificata che esclude qualsiasi valutazione di merito creditizio ulteriore rispetto a quella già effettuata dall’istituto”.

Nel primo trimestre del 2017, sono state 169 le Start Up che hanno ricevuto un prestito con garanzia del FGPMI, facendo aumentare la somma complessivamente erogata di 60,2 milioni di euro (in tutto le imprese agevolate sono state 1.286, per 417.477.930 euro erogati).

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deroghe al regime di cassa per le imprese minori

Come noto, con il nuovo art. 66 del T.U.I.R. il legislatore ha inteso riservare alle imprese minori un nuovo regime, improntato alla cassa. Ma vi sono delle deroghe e  l’Agenzia delle Entrate  con la  Circolare n. 8/E del 7 aprile scorso, ha fornito un chiarimento ad un quesito posto dalla stampa specializzata in merito alle deroghe al regime di cassa “puro”.

Le Entrate hanno risposto al quesito, sottolineando come il legislatore abbia «richiamato per alcuni componenti di reddito – che mal si conciliano con il criterio di cassa – la specifica disciplina prevista dal T.U.I.R., rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza. Quindi, le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive) sono imponibili (o deducibili) per competenza a norma degli artt. 86, 88 e 101 del T.U.I.R. Allo stesso modo, nel caso di assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, si ritiene che il valore normale dei beni concorrerà alla formazione del reddito nel periodo di imposta di competenza, ossia nel periodo di imposta in cui è avvenuta l’assegnazione o la destinazione a finalità estranea».

Le Entrate hanno anche specificato che nel primo periodo di imposta di applicazione del regime di cassa, le rimanenze finali 2016 sono deducibili dal reddito di impresa.

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AVVISO 3-2017 Fondo Formazione FAPI

AVVISO 3-2017 Fondo Formazione FAPI
Finanziamento di Piani di formazione continua per i lavoratori di aggregazioni di imprese
APERTURA BANDO: 03/05/2017 – ORE 10.00
Importo totale messo a disposizione € 4.000.000,00
Il Fondo Formazione FAPI è il fondo paritetico interprofessionale costituito da CONFAPI, CGIL, CISL, UIL per promuovere le attività di formazione continua dei lavoratori (quadri, impiegati, operai) nelle imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.
L’Avviso 3-2017 intende rispondere in modo rapido e mirato ai bisogni formativi delle imprese del territorio nazionale, in particolare Piccole e Medie, sostenendo lo sviluppo dei saperi dei lavoratori e la competitività delle aziende aderenti al Fondo. Si intendono finanziare i Piani formativi che dimostrano lo sviluppo di azioni di consolidamento, miglioramento, ri-organizzazione, di processi di innovazione o la presenza di interventi complessi mirati a salute e sicurezza sul lavoro a sostegno della competitività dell’impresa e
dell’occupazione dei lavoratori.
Le aziende devono risultare aderenti al FAPI al momento della presentazione della domanda di contributo. Le aziende si impegnano, pena la revoca del contributo, a mantenere l’iscrizione al FAPI per almeno 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla presentazione online del Piano.
Per questo Avviso possono partecipare:
a) Lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato;
b) Lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato;
c) Lavoratori/trici temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività;
d) Lavoratori/trici assunti con qualifica di apprendista. La partecipazione degli apprendisti ad attività formative riferibili alla formazione tecnicoprofessionalizzante e di mestiere è consentita senza limitazioni di partecipazione, tranne che per le tipologie di formazione che dovessero rientrare nella sfera esclusiva di
competenza e finanziamento delle Regioni.
e) Soci lavoratori di cooperative.
ed inoltre:
f) Lavoratori/trici con contratti a progetto a rischio di perdita del posto di lavoro.
g) I titolari delle micro imprese

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