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Home > Consulenza fiscale  > Niente visto di conformita’ per il credito R&S

Niente visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del “credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo”. Le dichiarazioni da cui emerge il credito, quindi, non dovranno essere certificate dagli intermediari. L’indicazione è contenuta nella Circolare n. 13/E/2017 e giunge a poche ore di distanza dall’entrata in vigore della nuova soglia per le compensazioni: dal 24 aprile scorso, infatti, sono operative le nuove disposizioni della manovra correttiva che abbattono da 15 mila 5 mila euro il limite per l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali IVA, redditi e IRAP dalle quali emerge il credito ( art . 3 D.L. n. 50/2017).

 

Nel caso del bonus R&S, l’Agenzia ritiene che le compensazioni non siano soggette all’apposizione del visto di conformità per via di due ragioni:

  • il limite dei 5.000 euro, superato il quale scatta l’obbligo di apposizione del visto, è riferibile esclusivamente alla compensazione “orizzontale” dei crediti a seguito del richiamo all’art. 17 D.Lgs. n. 241/97 e, quindi non alla compensazione “verticale”, ancorché questa venga effettuata mediante la delega di versamento
  • sono esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa
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