Come noto, con il nuovo art. 66 del T.U.I.R. il legislatore ha inteso riservare alle imprese minori un nuovo regime, improntato alla cassa. Ma vi sono delle deroghe e l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 8/E del 7 aprile scorso, ha fornito un chiarimento ad un quesito posto dalla stampa specializzata in merito alle deroghe al regime di cassa “puro”.
Le Entrate hanno risposto al quesito, sottolineando come il legislatore abbia «richiamato per alcuni componenti di reddito – che mal si conciliano con il criterio di cassa – la specifica disciplina prevista dal T.U.I.R., rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza. Quindi, le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive) sono imponibili (o deducibili) per competenza a norma degli artt. 86, 88 e 101 del T.U.I.R. Allo stesso modo, nel caso di assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, si ritiene che il valore normale dei beni concorrerà alla formazione del reddito nel periodo di imposta di competenza, ossia nel periodo di imposta in cui è avvenuta l’assegnazione o la destinazione a finalità estranea».
Le Entrate hanno anche specificato che nel primo periodo di imposta di applicazione del regime di cassa, le rimanenze finali 2016 sono deducibili dal reddito di impresa.