“I ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del
regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del
reddito degli anni successivi”. È questo il principio che le imprese minori in contabilità semplificata devono
seguire durante la fase di passaggio dal regime di competenza al nuovo regime “ispirato alla cassa”
introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi da 17 a 23, L. 232/2016) ed anche tutte le volte che
transitano dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa.
Come fare, dunque, nella pratica per darne la giusta attuazione? Un aiuto in tal senso arriva dalle indicazioni
contenute nella Circolare n. 11/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 13 aprile. Qui si trovano una
serie di esempi che illustrano come comportarsi durante la fase di passaggio, e in particolare è indicato che:
i ricavi di vendita di beni consegnati nel 2016, il cui corrispettivo è stato incassato nel 2017, o i ricavi
derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2016, con compenso incassato nel 2017, che ex art. 109,
comma 2, T.U.I.R. hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016,non
costituiranno ricavi imponibili nel 2017;
l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, ha dato
luogo a un costo deducibile nel 2016 (exart. 109, comma 2, del T.U.I.R.) e, quindi,non potrà essere
dedotto nel 2017;
i ricavi di vendita di beni, consegnati nel 2017, il cui corrispettivo è già stato incassato nel 2016, o i
ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2017, con compenso già incassato nel 2016, che ex
art. 109, comma 2, T.U.I.R. non hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta
2016, costituiranno ricavi imponibili nel 2017. In tali ipotesi, al fine di individuare la corretta
imputazione temporale dei componenti è necessario far riferimento alla consegna dei beni o
all’ultimazione del servizio (conformemente alle regole del regime di provenienza ovvero a quanto
previsto dal comma 2 dell’art. 109 del T.U.I.R.);
l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2017 con pagamento anticipato nel
2016, non ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 (ex art. 109, comma 2, del T.U.I.R.) e, quindi,
potrà essere dedotto nel 2017, all’atto della avvenuta consegna;
in caso di contratto di affitto di un immobile strumentale , con pagamento anticipato del canone
annuo, ad esempio, nel mese di settembre 2016, che ha comportato la deduzione di costi di affitto per
un importo pari a un terzo del canone pagato, i restanti due terzi del canone pagato saranno
deducibili nel periodo di imposta 2017 , benché in tale periodo non si verifichi la manifestazione
finanziaria. Per analogia, nel caso in cui siano stati corrisposti acconti fiscalmente irrilevanti nel regime
di provenienza, gli stessi concorrono a formare il reddito nel periodo di imposta in cui si realizzano i
presupposti di imputazione temporale previsti dal regime di provenienza.
Mese: Aprile 2017
imposta sostituiva sui finanziamenti
Dal 1° gennaio 2018 scatterà l’obbligo per le banche e gli altri istituti che erogano credito a medio e lungo termine di pagare l’imposta sostitutiva sui finanziamenti, dovuta, in via opzionale, al posto delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, tramite il Modello F24 al posto dell’attuale F23.
La vecchia modalità di pagamento, tramite F23, potrà essere utilizzata sino a fine anno (31 dicembre 2017).
Sempre ieri l’Agenzia delle Entrate ha altresì istituito i nuovi codici tributo da indicare nel modello F24 (Risoluzione n. 49/E), che sono:
- “1545” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del DP.R. n. 601/1973 – ACCONTO”;
- “1546” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 601/1973 – SALDO”;
- “1547” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 601/1973 – Sanzione da ravvedimento”;
- “1548” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 601/1973 – Interessi da ravvedimento”.
l’agenzia pubblica una guida all’acquisto delle prima casa
L’Agenzia delle Entrate, per l’acquisto di una nuova casa, mette a disposizione dei cittadini alcuni servizi. Tra questi l’ispezione ipotecaria che può essere richiesta gratuitamente (dai titolari dei beni) presso gli uffici provinciali – Territorio oppure online.
L’Agenzia indica, poi, alcuni benefici riservati a coloro che acquistano una prima abitazione. Le agevolazioni “prima casa”, infatti, prevedono un’imposta di registro proporzionale del 2%, ed ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro, per i venditori privati ed imprenditori esenti da IVA. Per vendite soggette ad IVA sono dovute le imposte di registro, quella ipotecaria e quella catastale nelle misura fissa di 200 euro, con un’aliquota ridotta al 4%.
Anche per coloro che siano già in possesso di un immobile acquistato con agevolazioni prima casa è previsto l’accesso ai benefici fiscali a condizione che entro un anno dall’acquisto del nuovo immobile vi sia la vendita del bene posseduto.
il mise ha pubblicato il rapporto fondo di garanzia/start up
211.131 euro, è questo l’ammontare medio dei finanziamenti bancari concessi alle Start Up Innovative tramite l’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (FGPMI). L’operazione media ha una durata di circa quattro anni e mezzo (53,2 mesi), mentre in un caso su quattro ha una durata prevista inferiore a 18 mesi (25,5%). I dati arrivano dal primo Rapporto trimestrale del 2017 sull’accesso al Fondo di Garanzia delle imprese innovative italiane (Start Up, PMI innovative e anche incubatori certificati), pubblicato ieri dal Ministero dello Sviluppo Economico.
“In attuazione di una disposizione del D.L. n. 179/2012 (lo Start Up Act italiano)” spiegano dal Ministero tramite una nota “da tre anni e mezzo le Start Up Innovative che intendono ottenere un prestito bancario possono richiedere un intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (FGPMI) gratuitamente, seguendo una procedura semplificata che esclude qualsiasi valutazione di merito creditizio ulteriore rispetto a quella già effettuata dall’istituto”.
Nel primo trimestre del 2017, sono state 169 le Start Up che hanno ricevuto un prestito con garanzia del FGPMI, facendo aumentare la somma complessivamente erogata di 60,2 milioni di euro (in tutto le imprese agevolate sono state 1.286, per 417.477.930 euro erogati).
deroghe al regime di cassa per le imprese minori
Come noto, con il nuovo art. 66 del T.U.I.R. il legislatore ha inteso riservare alle imprese minori un nuovo regime, improntato alla cassa. Ma vi sono delle deroghe e l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 8/E del 7 aprile scorso, ha fornito un chiarimento ad un quesito posto dalla stampa specializzata in merito alle deroghe al regime di cassa “puro”.
Le Entrate hanno risposto al quesito, sottolineando come il legislatore abbia «richiamato per alcuni componenti di reddito – che mal si conciliano con il criterio di cassa – la specifica disciplina prevista dal T.U.I.R., rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza. Quindi, le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive) sono imponibili (o deducibili) per competenza a norma degli artt. 86, 88 e 101 del T.U.I.R. Allo stesso modo, nel caso di assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, si ritiene che il valore normale dei beni concorrerà alla formazione del reddito nel periodo di imposta di competenza, ossia nel periodo di imposta in cui è avvenuta l’assegnazione o la destinazione a finalità estranea».
Le Entrate hanno anche specificato che nel primo periodo di imposta di applicazione del regime di cassa, le rimanenze finali 2016 sono deducibili dal reddito di impresa.
AVVISO 3-2017 Fondo Formazione FAPI
AVVISO 3-2017 Fondo Formazione FAPI
Finanziamento di Piani di formazione continua per i lavoratori di aggregazioni di imprese
APERTURA BANDO: 03/05/2017 – ORE 10.00
Importo totale messo a disposizione € 4.000.000,00
Il Fondo Formazione FAPI è il fondo paritetico interprofessionale costituito da CONFAPI, CGIL, CISL, UIL per promuovere le attività di formazione continua dei lavoratori (quadri, impiegati, operai) nelle imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.
L’Avviso 3-2017 intende rispondere in modo rapido e mirato ai bisogni formativi delle imprese del territorio nazionale, in particolare Piccole e Medie, sostenendo lo sviluppo dei saperi dei lavoratori e la competitività delle aziende aderenti al Fondo. Si intendono finanziare i Piani formativi che dimostrano lo sviluppo di azioni di consolidamento, miglioramento, ri-organizzazione, di processi di innovazione o la presenza di interventi complessi mirati a salute e sicurezza sul lavoro a sostegno della competitività dell’impresa e
dell’occupazione dei lavoratori.
Le aziende devono risultare aderenti al FAPI al momento della presentazione della domanda di contributo. Le aziende si impegnano, pena la revoca del contributo, a mantenere l’iscrizione al FAPI per almeno 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla presentazione online del Piano.
Per questo Avviso possono partecipare:
a) Lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato;
b) Lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato;
c) Lavoratori/trici temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività;
d) Lavoratori/trici assunti con qualifica di apprendista. La partecipazione degli apprendisti ad attività formative riferibili alla formazione tecnicoprofessionalizzante e di mestiere è consentita senza limitazioni di partecipazione, tranne che per le tipologie di formazione che dovessero rientrare nella sfera esclusiva di
competenza e finanziamento delle Regioni.
e) Soci lavoratori di cooperative.
ed inoltre:
f) Lavoratori/trici con contratti a progetto a rischio di perdita del posto di lavoro.
g) I titolari delle micro imprese
PIR – PIANI DI RISPARMIO LEGGE 232/2016
I Piani Individuali di Risparmio (Pir) a lungo termine (introdotti dalla legge 11/12/2016, n. 232) rappresentano una nuova forma di risparmio fiscalmente incentivato. Sono contenitori – fondi comuni, polizze Vita, gestioni patrimoniali) volti a canalizzare flussi finanziari verso le piccole imprese italiane e dunque per sostenere lo sviluppo economico del Paese. Le agevolazioni previste sono relative a un investimento non oltre di 30mila euro l’anno, 150mila euro in cinque anni.
formazione
FORMAZIONE
APINDUSTRIA SERVIZI SRL, ente di formazione
accreditato in Regione Veneto, progetta, organizza e
gestisce corsi per apprendisti, corsi per occupati e di
riqualifica, corsi di formazione per giovani inoccupati, in
possesso di diploma di scuola media superiore e/o laurea
ed iscritti alle liste di disoccupazione, da inserire nelle
associate.
Obiettivo primario è preparare i giovani corsisti a
lavorare in azienda con competenze e capacità.
CONFAPI VICENZA progetta e gestisce programmi
di formazione per imprenditori e loro collaboratori,
con giornate di studio e seminari su tematiche
legate alla quotidiana gestione aziendale.
Interventi formativi possono essere progettati e realizzati
su specifica richiesta dell’azienda.