Smart working: il lavoro agile! Come funziona?

Smart working – come funziona?
Il datore e il dipendente possono pattuire che quest’ultimo svolga la prestazione lavorativa in
parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, attraverso l’utilizzo di
strumenti tecnologici ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. La
medesima possibilità è riconosciuta anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche. Al dipendente potranno essere riconosciuti i medesimi incentivi di carattere fiscale e legati agli
incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato svolto in forma ordinaria. Il datore di lavoro è
responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per
lo svolgimento dell’attività lavorativa.

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Enasarco – Agenti e rappresentanti

Dal 2 maggio scorso è possibile presentare la domanda di contributo per i corsi di aggiornamento
professionale ENASARCO. A darne notizia nei giorni scorsi è stata la Fondazione sul sito istituzionale.
Il CdA ENASARCO, si ricorderà, aveva deliberato lo stanziamento di 1,5 milioni di euro destinati all’attività di
formazione, un’iniziativa finalizzata a favorire la categoria nell’aggiornamento professionale.
Gli agenti in possesso dei requisiti di seguito riepilogati, direttamente dall’area riservata inEnasarco, possono
richiedere questa prestazione annuale che copre il 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro.

per informazioni:

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Locazioni brevi – regime fiscale agenzia entrate

Come noto, dal prossimo 1° giugno alle locazioni brevi, ovvero inferiori ai 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, si potranno applicare le disposizioni in materia di cedolare secca al 21%. La novità  è estesa anche i contratti che prevedono, oltre alla locazione, la prestazione dei servizi di biancheria e pulizia locali. E proprio su questi ultimi servizi che sono ora puntati gli occhi del Fisco. Così emerge dall’intervento di Rosella Orlandi dinanzi alle Commissioni riunite di Bilancio, tenutosi lo scorso 4 maggio.

Il regime della cedolare secca, con applicazione della aliquota del 21, per cento è già applicabile ai contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni. Il contenuto innovativo della norma è dato dalla previsione che ne estende l’applicazione ai contratti menzionati, in cui la locazione è integrata dai servizi di pulizia locali e cambio biancheria, nonché ai contratti di sub-locazione a quelli conclusi dal comodatario.

Ag.Entrate audizione 4 maggio 2017

 

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Niente visto di conformita’ per il credito R&S

Niente visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del “credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo”. Le dichiarazioni da cui emerge il credito, quindi, non dovranno essere certificate dagli intermediari. L’indicazione è contenuta nella Circolare n. 13/E/2017 e giunge a poche ore di distanza dall’entrata in vigore della nuova soglia per le compensazioni: dal 24 aprile scorso, infatti, sono operative le nuove disposizioni della manovra correttiva che abbattono da 15 mila 5 mila euro il limite per l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali IVA, redditi e IRAP dalle quali emerge il credito ( art . 3 D.L. n. 50/2017).

 

Nel caso del bonus R&S, l’Agenzia ritiene che le compensazioni non siano soggette all’apposizione del visto di conformità per via di due ragioni:

  • il limite dei 5.000 euro, superato il quale scatta l’obbligo di apposizione del visto, è riferibile esclusivamente alla compensazione “orizzontale” dei crediti a seguito del richiamo all’art. 17 D.Lgs. n. 241/97 e, quindi non alla compensazione “verticale”, ancorché questa venga effettuata mediante la delega di versamento
  • sono esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa
  • per saperne di piu’
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Agenzia delle Entrate, Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E

“I ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del
regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del
reddito degli anni successivi”. È questo il principio che le imprese minori in contabilità semplificata devono
seguire durante la fase di passaggio dal regime di competenza al nuovo regime “ispirato alla cassa”
introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi da 17 a 23, L. 232/2016) ed anche tutte le volte che
transitano dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa.
Come fare, dunque, nella pratica per darne la giusta attuazione? Un aiuto in tal senso arriva dalle indicazioni
contenute nella Circolare n. 11/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 13 aprile. Qui si trovano una
serie di esempi che illustrano come comportarsi durante la fase di passaggio, e in particolare è indicato che:
i ricavi di vendita di beni consegnati nel 2016, il cui corrispettivo è stato incassato nel 2017, o i ricavi
derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2016, con compenso incassato nel 2017, che ex art. 109,
comma 2, T.U.I.R. hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016,non
costituiranno ricavi imponibili nel 2017;
l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, ha dato
luogo a un costo deducibile nel 2016 (exart. 109, comma 2, del T.U.I.R.) e, quindi,non potrà essere
dedotto nel 2017;
i ricavi di vendita di beni, consegnati nel 2017, il cui corrispettivo è già stato incassato nel 2016, o i
ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2017, con compenso già incassato nel 2016, che ex
art. 109, comma 2, T.U.I.R. non hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta
2016, costituiranno ricavi imponibili nel 2017. In tali ipotesi, al fine di individuare la corretta
imputazione temporale dei componenti è necessario far riferimento alla consegna dei beni o
all’ultimazione del servizio (conformemente alle regole del regime di provenienza ovvero a quanto
previsto dal comma 2 dell’art. 109 del T.U.I.R.);
l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2017 con pagamento anticipato nel
2016, non ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 (ex art. 109, comma 2, del T.U.I.R.) e, quindi,
potrà essere dedotto nel 2017, all’atto della avvenuta consegna;
in caso di contratto di affitto di un immobile strumentale , con pagamento anticipato del canone
annuo, ad esempio, nel mese di settembre 2016, che ha comportato la deduzione di costi di affitto per
un importo pari a un terzo del canone pagato, i restanti due terzi del canone pagato saranno
deducibili nel periodo di imposta 2017 , benché in tale periodo non si verifichi la manifestazione
finanziaria. Per analogia, nel caso in cui siano stati corrisposti acconti fiscalmente irrilevanti nel regime
di provenienza, gli stessi concorrono a formare il reddito nel periodo di imposta in cui si realizzano i
presupposti di imputazione temporale previsti dal regime di provenienza.

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imposta sostituiva sui finanziamenti

Dal 1° gennaio 2018 scatterà l’obbligo per le banche e gli altri istituti che erogano credito a medio e lungo termine di pagare l’imposta sostitutiva sui finanziamenti, dovuta, in via opzionale, al posto delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, tramite il Modello F24 al posto dell’attuale F23.

 

La vecchia modalità di pagamento, tramite F23, potrà essere utilizzata sino a fine anno (31 dicembre 2017).

 

Sempre ieri l’Agenzia delle Entrate ha altresì istituito i nuovi codici tributo da indicare nel modello F24 (Risoluzione n. 49/E), che sono:

  • 1545” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del DP.R. n. 601/1973 – ACCONTO;
  • 1546” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 601/1973 – SALDO”;
  •  “1547” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 601/1973 – Sanzione da ravvedimento”;
  • 1548” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 601/1973 – Interessi da ravvedimento”.

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l’agenzia pubblica una guida all’acquisto delle prima casa

L’Agenzia delle Entrate, per l’acquisto di una nuova casa, mette a disposizione dei cittadini alcuni servizi. Tra questi  l’ispezione ipotecaria che può essere richiesta gratuitamente (dai titolari dei beni) presso gli uffici provinciali – Territorio oppure online.

L’Agenzia indica, poi, alcuni benefici riservati a coloro che acquistano una prima abitazione. Le agevolazioni “prima casa”, infatti, prevedono un’imposta di registro proporzionale del 2%, ed ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro, per i venditori privati ed imprenditori esenti da IVA. Per vendite soggette ad IVA sono dovute le imposte di registro, quella ipotecaria e quella catastale nelle misura fissa di 200 euro, con un’aliquota ridotta al 4%.

Anche per coloro che siano già in possesso di un immobile acquistato con agevolazioni prima casa è previsto l’accesso ai benefici fiscali a condizione che entro un anno dall’acquisto del nuovo immobile vi sia la vendita del bene posseduto.

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deroghe al regime di cassa per le imprese minori

Come noto, con il nuovo art. 66 del T.U.I.R. il legislatore ha inteso riservare alle imprese minori un nuovo regime, improntato alla cassa. Ma vi sono delle deroghe e  l’Agenzia delle Entrate  con la  Circolare n. 8/E del 7 aprile scorso, ha fornito un chiarimento ad un quesito posto dalla stampa specializzata in merito alle deroghe al regime di cassa “puro”.

Le Entrate hanno risposto al quesito, sottolineando come il legislatore abbia «richiamato per alcuni componenti di reddito – che mal si conciliano con il criterio di cassa – la specifica disciplina prevista dal T.U.I.R., rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza. Quindi, le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive) sono imponibili (o deducibili) per competenza a norma degli artt. 86, 88 e 101 del T.U.I.R. Allo stesso modo, nel caso di assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, si ritiene che il valore normale dei beni concorrerà alla formazione del reddito nel periodo di imposta di competenza, ossia nel periodo di imposta in cui è avvenuta l’assegnazione o la destinazione a finalità estranea».

Le Entrate hanno anche specificato che nel primo periodo di imposta di applicazione del regime di cassa, le rimanenze finali 2016 sono deducibili dal reddito di impresa.

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PIR – PIANI DI RISPARMIO LEGGE 232/2016

I Piani Individuali di Risparmio (Pir) a lungo termine (introdotti dalla legge 11/12/2016, n. 232) rappresentano una nuova forma di risparmio fiscalmente incentivato. Sono contenitori – fondi comuni, polizze Vita, gestioni patrimoniali) volti a canalizzare flussi finanziari verso le piccole imprese italiane e dunque per sostenere lo sviluppo economico del Paese. Le agevolazioni previste sono relative a un investimento non oltre di 30mila euro l’anno, 150mila euro in cinque anni.

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Cartelle Equitalia proroga rottamazione.

Più tempo per rottamare le cartelle esattoriali. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge di proroga al 21 aprile, dal 31 marzo, del termine di adesione alla definizione agevolata dei ruoli, la cosiddetta rottamazione delle cartelle. E’ quanto si apprende al termine della seduta. L’estensione del termine dà anche la possibilità a Equitalia e agli altri enti della riscossione di rispondere ai contribuenti non più entro il 31