I Piani Individuali di Risparmio (Pir) a lungo termine (introdotti dalla legge 11/12/2016, n. 232) rappresentano una nuova forma di risparmio fiscalmente incentivato. Sono contenitori – fondi comuni, polizze Vita, gestioni patrimoniali) volti a canalizzare flussi finanziari verso le piccole imprese italiane e dunque per sostenere lo sviluppo economico del Paese. Le agevolazioni previste sono relative a un investimento non oltre di 30mila euro l’anno, 150mila euro in cinque anni.
Autore: Giovanna.meneghetti
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FORMAZIONE
APINDUSTRIA SERVIZI SRL, ente di formazione
accreditato in Regione Veneto, progetta, organizza e
gestisce corsi per apprendisti, corsi per occupati e di
riqualifica, corsi di formazione per giovani inoccupati, in
possesso di diploma di scuola media superiore e/o laurea
ed iscritti alle liste di disoccupazione, da inserire nelle
associate.
Obiettivo primario è preparare i giovani corsisti a
lavorare in azienda con competenze e capacità.
CONFAPI VICENZA progetta e gestisce programmi
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cessione del credito iva a scopo di garanzia
L’Agenzia delle Entrate ieri ha pubblicato la Risoluzione 39/E al fine di fornire una consulenza giuridica riguardo alla cessione del credito IVA a scopo di garanzia e alla relativa rinuncia da parte del cessionario a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento.
Nel caso preso in esame, il titolare del credito IVA trasferisce tale credito alla cessionaria per garantire l’adempimento di un contratto di finanziamento stipulato con quest’ultima, configurando quindi come un contratto di cessione del credito a scopo di garanzia, in cui la cessione del credito si collega a un contratto di finanziamento.
Al momento della risoluzione del contratto di finanziamento, la “rinuncia” alla cessione del credito da parte della cessionaria non è da ritenersi una seconda cessione del credito, bensì una comunicazione all’Amministrazione finanziaria dell’intervenuta risoluzione del contratto di cessione del credito, a seguito dell’adempimento del debito garantito. In altre parole, non si realizza un’ulteriore cessione del credito, ma soltanto la perdita di efficacia dell’originaria cessione, con conseguente ritrasferimento della titolarità del credito al cedente originario. Dunque, in questo caso non vi è il pericolo di incorrere nel divieto previsto dall’art. 43-bis, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, secondo il quale “il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione”.
La “rinuncia” alla cessione del credito deve risultare da atto pubblico e scrittura privata autenticata e deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria e al concessionario mediante notifica (art. 69 del R.D. 18 novembre del 1923, n. 2440, richiamato dall’art. 43-bis, comma 1, D.P.R. n. 602/1973).