Assegnazione di beni ai soci riapertura dei termini

Assegnazione di Beni ai soci :la Legge di Bilancio 2017 ha riproposto la disciplina agevolata di assegnazione
dei beni ai soci, da effettuare entro il 30.9.2017, a condizione che tutti i soci
risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2015 (L.
11.12.2016 art. 1 c. 565 e precedente L. 28.12.2015 art. 1 c. 115-120).
Si tratta di una disciplina speciale che permette la fuoriuscita dei beni dal
regime di impresa beneficiando di un regime di tassazione di favore rispetto a
quello ordinario, sostitutivo sia ai fini delle imposte dirette, che delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali.

La Legge di Stabilità 2017 ha riproposto la disciplina agevolata di assegnazione dei beni ai soci, da effettuare
entro il 30.9.2017 (L. 11.12.2016. n. 232. art. 1 c. 565 e precedente L. 28.12.2015, n. 208, art. 1 c. 115-120).
Più in generale, entro tale scadenza le società di persone e le società di capitali che ne hanno i requisiti
possono procedere con le seguenti operazioni:
assegnazione di beni ai soci agevolata;
cessione agevolata di beni ai soci;
trasformazione da società commerciale a società semplice.

Le operazioni in commento riguardano non solo le società di comodo, ma tutte le società commerciali (società
di capitali e società di persone), comprese quelle in liquidazione.
Le disposizioni interessano, ad esempio, le società che avevano rivalutato nel 2008 gli immobili di impresa
presenti nei bilanci al 31.12.2007 e che negli anni successivi si trovano ad essere considerate “di comodo”,
secondo le disposizioni contenute nella Legge n. 724/1994, in quanto non conseguono ricavi sufficienti rispetto
ai parametri presuntivi della normativa.

Tali società possono valutare, a titolo esemplificativo:
se assegnare o cedere gli immobili ai soci, facendoli fuoriuscire dal test di operatività;
se trasformarsi in società semplice, uscendo del tutto dal novero dei soggetti sottoposti alla disciplina
delle società di comodo.
In questa sede si prende in esame la disciplina dell’assegnazione agevolata.

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ace-cndc

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Un nuovo Documento pubblicato ieri dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti contiene le osservazioni ,

le proposte della categoria in merito alle problematiche in materia di ACE

derivanti dall’adozione dei nuovi principi contabili nazionali, in vista dell’emanazione del decreto ministeriale.

Tale decreto avrà il compito di modificare la disciplina dell’ACE, al fine di coordinare la normativa per i soggetti IAS-adopter con quella prevista per i soggetti OIC-adopter .

Questi  si trovano ad applicare a partire dal 2016 il nuovo principio di derivazione rafforzata.

Tale principio afferma che, ai fini dell’applicazione del norme del TUIR in tema di reddito d’impresa,

assume rilievo la rappresentazione contabile così come regolamentata dai (nuovi) principi contabili nazionali

(ART.13-BIS, D.L. n. 244/2016);

Attribuendo in sintesi importanza ai concetti di qualificazione,classificazione ed imputazione temporale .

A fronte di tale situazione normativa, e in attesa che venga emanato il Decreto, il Documento dei Commercialisti prende in analisi:

  • il trattamento ai fini ACE di quelle poste che, sebbene abbiano natura reddituale, ne viene prevista la rilevazione direttamente a patrimonio netto;
  • come vengono trattate ai fini Ace le poste aventi natura reddituale che vengono rilevate al conto economico (pur avendo natura meramente figurativa) e
  • che trovano diretta contropartita in rilevazioni uguali e contrarie di patrimonio netto;
  • il trattamento delle (nuove) riserve alla luce del loro regime di disponibilità previsto dalle nuove regole;
  • il trattamento delle riserve formate con utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati.

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Fondi europei. Solo 1,2% di utilizzo per l’Italia.

È stato utilizzato soltanto l’1,2% di 42,7 miliardi dei fondi europei. Ci sono sei Paesi dell’Unione Europea che hanno fatto finora peggio di noi. Cio’ non e’ assolutamente consolante,  perche’ si tratta di paesi che hanno un bisogno assai relativo dei fondi europei.

All’Italia toccherebbero 42,7 miliardi di euro, che sommati al cofinanziamento nazionale  portano il totale a 73,6 miliardi. Siamo il secondo Paese dell’Unione destinatario di questi denari dopo la Polonia.

La Polonia  ha speso il 4,2 % delle somme a disposizione: 4,3 miliardi, il quadruplo circa degli 880 milioni utilizzati dall’Italia (l’1,2% del totale).

Il risultato è che nella classifica della spesa siamo già gli ultimi fra i maggiori Paesi destinatari dei finanziamenti continentali, dietro Polonia, Germania, Francia e Spagna. Ma sono i dati delle singole Regioni, responsabili dei progetti, a denunciare ancora una volta come, nonostante i tentativi per rimettere la macchina in carreggiata fatti dai governi che da cinque anni a questa parte si sono succeduti, i problemi più grossi siano sempre lì. Senza poi entrare nel merito delle singole iniziative, che si risolvono spesso in distribuzione di risorse a pioggia per interventi microscopici di scarso impatto sullo sviluppo reale delle aree più bisognose.

Prendiamo per esempio il Fesr, acronimo che sta per Fondo europeo di sviluppo regionale. La Valle D’Aosta ha speso già quasi il 10 per cento e la Lombardia il 4,1 per cento. Nemmeno un euro si è visto ancora in Regioni che di quei soldi avrebbero una certa necessità, quali Abruzzo, Campania, Lazio e Sicilia. Quest’ultima avrebbe da sola diritto a 4,5 miliardi a valere sul Fesr. Le cose non vanno molto diversamente nel caso del Fse (Fondo sociale europeo). Qui è il Piemonte a guidare la graduatoria della spesa, con l’11,4 per cento, seguito dalla Lombardia (6,5 per cento). In fondo alla graduatoria troviamo,  la Provincia autonoma di Bolzano e la Puglia: zero euro spesi a fronte di 7,1 miliardi previsti. Per inciso, a Bolzano toccano 136 milioni del Fse.

A quota zero

Considerando anche il terzo fondo (Feasr, agricoltura), a metà del programma 2014-2020 il Piemonte ha speso 124 milioni, la Lombardia 102 e la Toscana 51,8. Via via tutte le altre, fino a incontrare la prima meridionale, la Sardegna, con 22 milioni. E poi la Calabria, 9 milioni. La Sicilia, meno di 3 milioni: un quarantesimo del Piemonte. L’Abruzzo, neanche 2. Il Molise non arriva a un milione. La Campania si ferma a 783 mila .

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IPER AMMORTAMENTO, il Ministero risponde.

Iper Ammortamento, il Ministero dello Sviluppo Economico risponde.

Per essere considerati ammissibili ai fini dell’ IPER AMMORTAMENTO i “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” (9 voci) e i “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per
il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (4 voci)”
devono rispettare le cinque caratteristiche obbligatorie e due delle tre successive caratteristiche elencate
nell’allegato A?
No, il rispetto dell’obbligo delle 5+2 caratteristiche si riferisce esclusivamente ai “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”. Per le voci in questione è sufficiente soddisfare il requisito dell’interconnessione.
Le caratteristiche necessarie elencate nell’Allegato A relativamente a “beni strumentali il cui
funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori o
azionamenti” sono soddisfatte se le corrispondenti funzionalità siano espletate da tecnologie
considerate dallo standard di mercato come equivalenti o tecnologicamente più avanzate?
Le caratteristiche indicate nell’allegato A rappresentano le caratteristiche minime per poter considerare il macchinario 4.0. Pertanto, tutto ciò che è equivalente, o anche superiore tecnologicamente, è iper ammortizzabile.
Il costo di una macchina odi un impianto per il laboratorio di R&S di un’azienda manifatturiera
può beneficiare dell’iper ammortamento?
In particolare, può comunque ritenersi soddisfatto il requisito dell’ “Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo” anche se il laboratorio non è un impianto di produzione in senso stretto?
L’utilizzo del bene in un laboratorio non è di per sé motivo di esclusione dal beneficio dell’iper ammortamento. È necessario tuttavia che il bene soddisfi i requisiti tecnici richiesti dalla legge di bilancio, soddisfi le cinque caratteristiche obbligatorie e due delle tre ulteriori caratteristiche e che l’azienda svolga un’attività di trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 comma 6 lettera b) del DL 23 dicembre 2013, n. 145 e nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio possono beneficiare del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

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Bei finanzia Enel per 1 miliardo

Bei scommette un miliardo per la nuova installazione di 32 milioni di contatori di seconda generazione.

L’ importo finanziato ad Enel, nello specifico a E-distribuzione, servirà per sostenere questo specifico programma.

Se il tutto andrà a buon fine, si potrà parlare, come anticipa MilanoFinanza, di una delle operazioni di maggior portata mai fatte in Italia dalla Banca Europa per gli Investimenti.

Il finanziamento, infatti, vale un miliardo tondo e andrà a coprire parte del progetto, il quale avrà valore complessivo di 2.34 miliardi di euro. Per l’azienda guidata da Francesco StaraceOpen Meter questo significa un grande , ulteriore, passo avanti.

Enel potrà infatti svilupparsi, grazie a questa tipologia di finanziamento non da tutti conosciuta, ma molto vantaggiosa per coloro che ne beneficiano.

 

Quali sono i requisiti per poterne beneficiare?

 

Per qualsiasi richiesta, contattaci:

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deducibilita’ corsi di formazione e master per i professionisti

CORSI DI FORMAZIONE

Dal 2017, le spese per l’iscrizione a corsi di formazione o di aggiornamento professionale

nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi  sono integralmente deducibili. Sono comprese le spese di viaggio e di alloggio sostenute per la formazione. Così prevede il nuovo Statuto dei lavoratori autonomi, detto anche Jobs Act degli autonomi, andando a sostituire l’attuale art. 54 comma 5, del T.U.I.R..

La novità pone un tetto massimo alla deducibilità pari a 10 mila euro annui. Le nuove disposizioni estendono  il beneficio dell’integrale deducibilità alle spese  per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze. Alle spese per orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità.Per queste altre spese, però, il limite annuo è dimezzato rispetto a quelle per la formazione. In relazione a tali costi potranno essere dedotti al massimo 5 mila euro all’anno.

La deducibilità è infine riconosciuta anche  agli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

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Smart working: il lavoro agile! Come funziona?

Smart working – come funziona?
Il datore e il dipendente possono pattuire che quest’ultimo svolga la prestazione lavorativa in
parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, attraverso l’utilizzo di
strumenti tecnologici ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. La
medesima possibilità è riconosciuta anche per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche. Al dipendente potranno essere riconosciuti i medesimi incentivi di carattere fiscale e legati agli
incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato svolto in forma ordinaria. Il datore di lavoro è
responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per
lo svolgimento dell’attività lavorativa.

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Enasarco – Agenti e rappresentanti

Dal 2 maggio scorso è possibile presentare la domanda di contributo per i corsi di aggiornamento
professionale ENASARCO. A darne notizia nei giorni scorsi è stata la Fondazione sul sito istituzionale.
Il CdA ENASARCO, si ricorderà, aveva deliberato lo stanziamento di 1,5 milioni di euro destinati all’attività di
formazione, un’iniziativa finalizzata a favorire la categoria nell’aggiornamento professionale.
Gli agenti in possesso dei requisiti di seguito riepilogati, direttamente dall’area riservata inEnasarco, possono
richiedere questa prestazione annuale che copre il 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000 euro.

per informazioni:

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