Iper Ammortamento, il Ministero dello Sviluppo Economico risponde.
Per essere considerati ammissibili ai fini dell’ IPER AMMORTAMENTO i “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” (9 voci) e i “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per
il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (4 voci)”
devono rispettare le cinque caratteristiche obbligatorie e due delle tre successive caratteristiche elencate
nell’allegato A?
No, il rispetto dell’obbligo delle 5+2 caratteristiche si riferisce esclusivamente ai “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”. Per le voci in questione è sufficiente soddisfare il requisito dell’interconnessione.
Le caratteristiche necessarie elencate nell’Allegato A relativamente a “beni strumentali il cui
funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori o
azionamenti” sono soddisfatte se le corrispondenti funzionalità siano espletate da tecnologie
considerate dallo standard di mercato come equivalenti o tecnologicamente più avanzate?
Le caratteristiche indicate nell’allegato A rappresentano le caratteristiche minime per poter considerare il macchinario 4.0. Pertanto, tutto ciò che è equivalente, o anche superiore tecnologicamente, è iper ammortizzabile.
Il costo di una macchina odi un impianto per il laboratorio di R&S di un’azienda manifatturiera
può beneficiare dell’iper ammortamento?
In particolare, può comunque ritenersi soddisfatto il requisito dell’ “Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo” anche se il laboratorio non è un impianto di produzione in senso stretto?
L’utilizzo del bene in un laboratorio non è di per sé motivo di esclusione dal beneficio dell’iper ammortamento. È necessario tuttavia che il bene soddisfi i requisiti tecnici richiesti dalla legge di bilancio, soddisfi le cinque caratteristiche obbligatorie e due delle tre ulteriori caratteristiche e che l’azienda svolga un’attività di trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 comma 6 lettera b) del DL 23 dicembre 2013, n. 145 e nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio possono beneficiare del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.