BRANCH EXEMPTION -STABILI ORGANIZZAZIONI
Al via il regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all’ art. 168 del T.U.I.R. (cd. “branch exemption”). Ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento contenente le modalità applicative del regime.
L’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime di branch exemption. Nel caso in cui l’impresa possieda una o più stabili organizzazioni alla data del
7 ottobre 2015 può aderire alla branch exemption anche nella dichiarazione relativa al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso a tale data, con effetto dal medesimo periodo d’imposta per il quale è
presentata la dichiarazione dei redditi (opzione in Redditi 2018, con effetto dal periodo di imposta 2017). L’opzione ha effetto nei confronti di tutte le stabili organizzazioni dell’impresa esistenti al momento dell’esercizio,
nonché per quelle costituite successivamente senza che sia necessaria una nuova opzione.