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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato lo scorso 29 settembre le FAQ relative al

Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo istituito dal cd. Decreto Destinazione Italia (D.L. n. 145/2013) e

riformato dalla Stabilità 2015 (L. 190/2014) e dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016).

 

Si tratta dell’agevolazione introdotta al fine di stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese

e consistente in un credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di euro all’anno per beneficiario

e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014. Possono accedervi tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa),

indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

credito d’imposta R&S

Le nuove risposte rese dal Ministero dello Sviluppo economico si riferiscono alla riconducibilità al bonus delle attività di ricerca e sviluppo afferenti alle fasi di

ricerca ed ideazione estetica” e “realizzazione dei prototipi” del settore tessile e moda. Sul punto il MISE ha confermato che tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al nuovo credito d’imposta r&s

possano rientrare anche quelle poste in essere dalle imprese operanti nel settore del tessile e della moda collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi campionari, evidentemente non destinati alla vendita. Ciò nel presupposto che in tali comparti produttivi il mantenimento del livello di competitività

richiede all’impresa anche continui investimenti per l’introduzione di prodotti nuovi o notevolmente migliorati per il mercato”.

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