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Dal 1° gennaio 2018 scatterà l’obbligo per le banche e gli altri istituti che erogano credito a medio e lungo termine di pagare l’imposta sostitutiva sui finanziamenti, dovuta, in via opzionale, al posto delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, tramite il Modello F24 al posto dell’attuale F23.

 

La vecchia modalità di pagamento, tramite F23, potrà essere utilizzata sino a fine anno (31 dicembre 2017).

 

Sempre ieri l’Agenzia delle Entrate ha altresì istituito i nuovi codici tributo da indicare nel modello F24 (Risoluzione n. 49/E), che sono:

  • 1545” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del DP.R. n. 601/1973 – ACCONTO;
  • 1546” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 601/1973 – SALDO”;
  •  “1547” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 601/1973 – Sanzione da ravvedimento”;
  • 1548” denominato “Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 601/1973 – Interessi da ravvedimento”.

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