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Home > Consulenza fiscale  > Agenzia delle Entrate, Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E

“I ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del
regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del
reddito degli anni successivi”. È questo il principio che le imprese minori in contabilità semplificata devono
seguire durante la fase di passaggio dal regime di competenza al nuovo regime “ispirato alla cassa”
introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi da 17 a 23, L. 232/2016) ed anche tutte le volte che
transitano dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa.
Come fare, dunque, nella pratica per darne la giusta attuazione? Un aiuto in tal senso arriva dalle indicazioni
contenute nella Circolare n. 11/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 13 aprile. Qui si trovano una
serie di esempi che illustrano come comportarsi durante la fase di passaggio, e in particolare è indicato che:
i ricavi di vendita di beni consegnati nel 2016, il cui corrispettivo è stato incassato nel 2017, o i ricavi
derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2016, con compenso incassato nel 2017, che ex art. 109,
comma 2, T.U.I.R. hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016,non
costituiranno ricavi imponibili nel 2017;
l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, ha dato
luogo a un costo deducibile nel 2016 (exart. 109, comma 2, del T.U.I.R.) e, quindi,non potrà essere
dedotto nel 2017;
i ricavi di vendita di beni, consegnati nel 2017, il cui corrispettivo è già stato incassato nel 2016, o i
ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2017, con compenso già incassato nel 2016, che ex
art. 109, comma 2, T.U.I.R. non hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta
2016, costituiranno ricavi imponibili nel 2017. In tali ipotesi, al fine di individuare la corretta
imputazione temporale dei componenti è necessario far riferimento alla consegna dei beni o
all’ultimazione del servizio (conformemente alle regole del regime di provenienza ovvero a quanto
previsto dal comma 2 dell’art. 109 del T.U.I.R.);
l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2017 con pagamento anticipato nel
2016, non ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 (ex art. 109, comma 2, del T.U.I.R.) e, quindi,
potrà essere dedotto nel 2017, all’atto della avvenuta consegna;
in caso di contratto di affitto di un immobile strumentale , con pagamento anticipato del canone
annuo, ad esempio, nel mese di settembre 2016, che ha comportato la deduzione di costi di affitto per
un importo pari a un terzo del canone pagato, i restanti due terzi del canone pagato saranno
deducibili nel periodo di imposta 2017 , benché in tale periodo non si verifichi la manifestazione
finanziaria. Per analogia, nel caso in cui siano stati corrisposti acconti fiscalmente irrilevanti nel regime
di provenienza, gli stessi concorrono a formare il reddito nel periodo di imposta in cui si realizzano i
presupposti di imputazione temporale previsti dal regime di provenienza.

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